Con sentenza n. 733/2021 il Tribunale di Viterbo accerta due punti molto importanti: 1) Il contratto di mutuo privo del piano di ammortamento e dell’indicazione dei criteri determinativi del tasso di interesse effettivo attinenti al regime finanziario e dei tempi di riscossione degli interessi deve ritenersi affetto da nullità parziale in relazione alla clausola determinativa dell’interesse corrispettivo ex artt. 1346 e 1418, II comma c.c.. (v. Cass. 16907/2019). 2) L’applicazione del regime di capitalizzazione composta per il calcolo degli interessi, in assenza di pattuizione contrattuale, configura la violazione dell’art. 1283 c.c. Il piano di ammortamento del mutuo deve essere quindi ricalcolato applicando il tasso sostitutivo ex art. 117, VII comma TUB, in regime di capitalizzazione semplice.
1) Il contratto di mutuo privo del piano di ammortamento e dell’indicazione dei criteri determinativi del tasso di interesse effettivo attinenti al regime finanziario e dei tempi di riscossione degli interessi deve ritenersi affetto da nullità parziale in relazione alla clausola determinativa dell’interesse corrispettivo ex artt. 1346 e 1418, II comma c.c.. (v. Cass. 16907/2019).
2) L’applicazione del regime di capitalizzazione composta per il calcolo degli interessi, in assenza di pattuizione contrattuale, configura la violazione dell’art. 1283 c.c.
Il piano di ammortamento del mutuo deve essere quindi ricalcolato applicando il tasso sostitutivo ex art. 117, VII comma TUB, in regime di capitalizzazione semplice.