11 giugno 2018
Sono ricorrenti le
notizie su banche che applicano degli
interessi non dovuti sui mutui o
prestiti di varia natura. In materia deve essere in primo luogo chiarita la
definizione di usura bancaria,
considerata come reato e regolato principalmente dalla Legge n. 108 del 7 marzo 1996. La normativa, in
pratica, prevede dei tassi soglia che vengono pubblicati
ogni tre mesi sulla Gazzetta Ufficiale dal MEF in base alla rilevazione della Banca d’Italia del TEGM, per tipi omogenei di finanziamenti e basato sulle
segnalazioni delle banche. Quando gli interessi
applicati superano tali soglie predefinite, si va incontro al c.d. tasso usurario. La difficoltà di
calcolo e di conseguenza anche di valutazione giuridica è legata al criterio di calcolo riferito al tasso medio
ma, anche agli oneri ricompresi nel calcolo: vanno considerati solo gli
interessi o anche le penali, ad es. quella di estinzione anticipata, e gli
interessi di mora per ritardato pagamento? La normativa e la prassi giuridica
prevalente valutano che rientrano nel conteggio tutti i costi correlati alla concessione del credito al cliente ad
esclusione di imposte e tasse con conseguenza la richiesta di restituzione, in
sede giudiziaria, dell’importo degli interessi maturati oltre i tassi soglia e
corrisposti all’Azienda di credito.
Nota è la recente Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio,
III Sezione Civile che tratta la fattispecie in questione.
Gli attori, soggetti
convenuti e fideiussori, in relazione ad un contratto di mutuo bancario di 125
mila euro, sostengono l’irregolarità del contratto di mutuo giudicandolo
illecito per il suo contenuto, non allineato alla normativa anti-usura.
La Banca convenuta, ha
eccepito in giudizio la mancata e immediata costituzione da parte degli attori
che, per molto tempo, hanno continuato ad adempiere all’obbligazione di
pagamento a carico loro, riconoscendone in tal modo la sua legittimità.
In
udienza è accolta la domanda degli attori, verificatane la fondatezza. La CTU
ha infatti accertato il superamento del tasso soglia con il calcolo della
penale prevista per l’estinzione anticipata.
La sentenza specifica che per la configurazione di un contratto viziato ab origine per usura
basta la promessa di pagamento degli interessi usurari senza la previsione
dell’effettivo pagamento.
La penale rientra nel conteggio del TAEG,
tasso annuo effettivo globale, che è un tasso effettivo che considera i periodi
effettivi di rimborso più gli altri costi oltre agli interessi quali spese di
istruttoria, spese di gestione, ecc.