02 ottobre 2018
Importante Sentenza del Tribunale di Parma in
merito alla sovra esposizione debitoria.
È una delle prime e più rilevanti
applicazioni della Legge 3 del 27 gennaio 2012 sul sovra-indebitamento,
definita come “legge salva suicidi” o “legge cancella debito”.
I debitori (soggetti non fallibili, privati
consumatori o enti e imprese non soggetti alla Legge fallimentare), sommersi
dai debiti, hanno la possibilità di accordo davanti al giudice con una proposta
di ristrutturazione del debito che renda il debito sostenibile, con riguardo
anche alle sue condizioni economiche, per il debitore insolvente e consentano
al creditore il recupero, seppur diluito, nei tempi e modi.
Non sono ammessi ai benefici di Legge coloro
che erano già stati ammessi ai benefici della Legge ma, per fatti a loro
riferibili, sono stati soggetti a revoca del provvedimento, chi ha già
beneficiato delle Legge negli ultimi cinque anni e coloro che non hanno documentato
esaurientemente la loro situazione economica e patrimoniale. Insomma bisogna
dire tutta la verità altrimenti si rischia la revoca del provvedimento e di
commettere un reato.
Si tratta di una
ristrutturazione del debito che si sostanzia una rateizzazione del pagamento (ed è possibile
prevedere anche una moratoria di un anno al massimo) diluita su un periodo di
tempo che può essere anche molto più lungo di quello pattuito originariamente.
Lo scopo è il riequilibrio del flusso dei pagamenti debitori con quello delle
entrate del soggetto coinvolto.
Per la proposta vale il
principio del silenzio/assenso, per il quale chi non risponde accetta la
proposta.
Se non si tratta di un
consumatore i creditori devono fare pervenire parere all’O.C.C. o al professionista
sostitutivo nominato dal Tribunale ed è necessario il parere favorevole al
piano di almeno il 60% dei creditori
Il giudice può anche decidere di pubblicizzare sulla
stampa locale l’esito della procedura, limitare la possibilità di intrattenere
rapporti bancari diretti o di accedere a nuovi crediti del debitore senza
controllo dell’O.C.C. o del professionista, che devono controllare l’esecuzione
del piano.
Se l’esecuzione viene meno per causa non imputabile al
debitore, es. perdita del posto di lavoro, il piano può essere modificato con
l’ausilio dell’O.C.C. o del professionista incaricato.
L’effetto di liberazione dai debiti (esdebitazione)
avviene con la completa esecuzione dell’accordo/piano, anche se no è previsto
l’integrale pagamento di tutti i debiti.
Nel caso in questione, il Tribunale ha deciso
la riduzione di un debito da euro 240.000,00= a 160.000,00= con una diluizione
dei tempi di rimborso a 30 anni e una riduzione della rata mensile a euro
300,00=.
La riduzione è stata stabilita con
riferimento alla capacità reddituale del debitore, con uno stipendio di euro
24.000,00= annui, con un’idonea valutazione delle sue esigenze quotidiane che
il debito non deve rendere impossibili da soddisfare.
L’art. 15 della Legge prevede la costituzione
degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.), promossi da Enti pubblici, Camere di Commercio o
Ordini Professionali, che possiedono la professionalità per aiutare il debitore
a stilare una proposta di composizione del sovra-indebitamento ed assisterlo
nella sua esecuzione della stessa. In caso di loro mancata costituzione, nel
luogo di residenza del consumatore o di sede principale dell’impresa, il
Tribunale provvede a nominare un professionista (avvocato, commercialista o notaio).
La proposta può essere
presentata direttamente dal consumatore o impresa o ente senza l’assistenza di
professionisti ma, per i rischi sopraddetti, è consigliabile accompagnare la
richiesta con una relazione esplicativa e documentata che assume un certo grado
di complessità
L’ 88% della cifra dovrà risarcire L’Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale e il restante 12% alle quattro finanziarie a
cui si era rivolto per l’acquisto di una casa.