04 dicembre 2017
La sentenza che qui si produce costituisce una pietra
miliare in materia di rapporto di lavoro di pubblico impiego.
Infatti a seguito del noto “blocco delle retribuzioni” (come
noto al pubblico) delle retribuzioni nel pubblico impiego, intervenuto nel
2011, e che per decretazione “d’urgenza” all’epoca stabilì la sospensione dei
meccanismi automatici e convenzionali di crescita delle retribuzioni nel
pubblico impiego, le retribuzioni dei pubblici dipendenti (al di là degli
scatti automatici d’anzianità) hanno subito un repentino arresto che, a
tutt’oggi – peraltro – perdura.
La Corte Costituzionale, investita della questione specifica con la prima parte (n. 1) della sentenza che qui si produce integralmente, e per quel che interessa si riporta in stralcio, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma che ha determinato il blocco, operando tuttavia su un duplice ordine di fattori.
La Corte Costituzionale infatti è stata chiamata a esaminare
la legittimità delle norme che, nell'ambito delle misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, hanno imposto il blocco
della contrattazione collettiva e delle retribuzioni per i pubblici
dipendenti "privatizzati".
La normativa impugnata concerneva le previsioni dell'art. 9, commi 1 e 17, primo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122), che hanno disposto il blocco negoziale e stipendiale per il triennio 2011-2013 e dell’art. 16, comma 1 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. nella L. 15 luglio 2011, n. 111) che autorizza, previa emanazione di apposito D.P.R., la proroga di un anno del blocco: secondo i giudici rimettenti il divieto della contrattazione collettiva e il congelamento delle retribuzioni nel lavoro pubblico 'privatizzato', prolungatisi per il periodo 2010-2014 senza alcuna possibilità di recupero, presenterebbero numerosi profili di contrasto con laCarta costituzionale, in riferimento ai princípi di solidarietà ed eguaglianza (artt. 2, 3, comma 1), di tutela del lavoro (art. 35, comma 1), di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto (art. 36, comma 1), di libertà sindacale (art. 39, comma 1) e di imposizione tributaria (art. 53).
Le diverse questioni di legittimità costituzionale sulle
quali la Corte si è pronunciata con la sentenza n. 178, possono essere distinte
in due aspetti, concernenti rispettivamente il blocco delle retribuzioni e,
più in generale, dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici da un lato,
ed il blocco della contrattazione collettiva come fonte di
disciplina di quei trattamenti dall'altro lato.
Pur tenuti distinti, i due profili procedono su piani
paralleli.
Sulla questione centrale, relativa alla dedotta violazione dell'art. 36, comma 1, e dell'art. 39, comma 1, Cost., la sentenza si iscrive in una prospettiva di ragionevole bilanciamento del diritto alla retribuzione proporzionata al lavoro svolto e della libertà sindacale con l'obbligo, costituzionalmente sancito, del pareggio del bilancio (art. 81, ma anche artt. 97 e 119) ed, a monte, con l'interesse, di ordine pubblico economico, al contenimento della spesa pubblica, costituente la ragione ultima della normativa impugnata.
Il passaggio chiave del ragionamento della Corte, enunciato da subito (punto 9), è infatti la ragionevole durata del blocco, su cui la pronuncia è prevalentemente motivata.
Sul piano delle dinamiche contrattuali nel lavoro
pubblico, la Corte ha posto in particolare rilievo la lesione della
libertà sindacale ex art. 39, comma 1, Cost. (punto 15), proprio in
ragione dell'estensione temporale assunta dal 'blocco' della
contrattazione collettiva, collocato in un orizzonte sistematico più vasto che
deve tener conto oltre che delle disposizioni specificamente impugnate dai
giudici rimettenti, anche della proroga disposta dalla legge di stabilità 2014,
fino al rinvio operato dalla legge di stabilità per il 2015, che ha esteso
l'ambito temporale del blocco della contrattazione economica al 31 dicembre
2015.
Le nuove leggi consentono di rileggere, per una connessione
logica e giuridica evidente, l’intero assetto normativo del blocco,
facendo emergere la dimensione problematica che ha condotto alla decisione di
accoglimento.
L'art. 39, comma 1, Cost. non risulta violato per il mero fatto dell'introduzione di misure volte a fissare limiti di compatibilità della contrattazione collettiva con le finanze pubbliche, che vincolino la libertà di azione sindacale, come la giurisprudenza costituzionale ha sempre ammesso per il settore privato (sent. 26 marzo 1991, n. 124).
La reiterazione delle misure di blocco, così come congegnata negli anni successivi, ha bilanciato in maniera irragionevole e sproporzionata la libertà sindacale (tutelata non solo dall’art. 39, comma 1, Cost. ma anche dalle molteplici fonti sovranazionali richiamate in motivazione) e gli obiettivi di pareggio di bilancio e di risanamento economico (art. 81 Cost.). Secondo la Corte, inoltre, la valorizzazione della contrattazione collettiva quale fonte privilegiata di determinazione del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti privatizzati, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001, impedisce di addurre a compensazione del blocco la circostanza che i contratti collettivi dal contenuto prettamente normativo, che non incidono sulla spesa pubblica, non sarebbero stati preclusi.
Di conseguenza, «l’estensione fino al 2015 delle misure che
inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state
definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In
ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”,
si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il
principio di libertà sindacale sancito dall’art. 39, primo comma, Cost.» (punto
15.2).
Ne deriva che, essendo terminato, con decorrenza dal 01
Gennaio 2015, il blocco delle retribuzioni del suddetto Personale (c.d.
“Personale Contrattualizzato”), a partire dalla predetta data sono tornati per
legge ad avere piena efficacia, per tutti i Dirigenti Medici Dipendenti da Enti
del SSN aventi diritto all’applicazione del CCNL Area IV, o di altri Contratti
di Lavoro equivalenti nel merito, tutti i meccanismi riguardanti gli incrementi
retributivi corrispondenti alle progressioni di carriera professionale previste
dalle rispettive disposizioni contrattuali.
Tutti i dipendenti pubblici interessati passivamente al
blocco anzidetto, hanno titolo a vedersi risarcito il danno conseguente alla
dichiarata illegittimità del blocco retributivo medesimo, rivolgendo la loro
domanda risarcitoria nei confronti del soggetto (odierno convenuto) che ha
beneficiato delle prestazioni per il periodo interessato.
Secondo i calcoli del Codacons, pare equa la richiesta che
ciascun dipendente può formulare INDIVIDUATA in:
100 euro al mese a titolo di indennizzo per il periodo dal 2010 al 30 luglio 2015;
200 euro al mese per il periodo dal 30 luglio 2015, sino alla data in cui avverrà l'effettivo rinnovo del contratto.