06 maggio 2019
Le condizioni di validità sono due, la forma scritta (anche se monofirma) e la consegna di una copia al cliente. Lo scrive Banca d’Italia nelle Istruzioni 25 luglio 2003. Ora, la consegna al cliente deve essere comprovata da una seconda firma dello stesso apposita specificamente, che non è quella del contratto. Inoltre, tale seconda firma, deve essere apposta sulla copia della banca. Quindi fare sempre istanza ex art. 119 TUB del contratto in possesso della banca e verificare se è apposta la seconda firma del cliente per la consegna. Se la seconda firma non c’è, il contratto non è mai stato consegnato. A mio modesto avviso, tale contratto è nullo. abbiamo già cominciato a proporre tale eccezione nei nostri atti.