23 ottobre 2018
Cassazione civile, sez. I, sentenza 23/09/2016 n° 18702
Quali sono gli obblighi a cui deve necessariamente sottostare l’intermediario finanziario?
Gli obblighi ai quali sono sottoposti tutti gli intermediari finanziari sono molteplici. Vi rientrano obblighi di diligenza, trasparenza, informazione e correttezza nella comunicazione della mancata adeguatezza delle operazioni.
Una nota sentenza tratta il caso di una banca chiamata in giudizio da un soggetto titolare di conto corrente. La banca aveva eseguito, su indicazione dell’utente, operazioni in strumenti finanziari derivati seguite da un ingente danno patrimoniale. L’istanza era stata rigettata non solo in Tribunale ma anche davanti alla Corte d’appello.
La banca, in qualità di intermediario finanziario, (e in quanto soggetta al Testo Unico di cui D.Lgs. n.58/1998) deve rispettare gli obblighi di diligenza, trasparenza, informazione e di corretta comunicazione circa l’inadeguatezza delle operazioni da effettuare a seguito degli ordini. Quando l’intermediario finanziario effettua operazioni per conto e su ordini dell’investitore, deve provvedere a fornirgli una totale e adeguata informazione circa tali operazioni. Se l’investitore, nonostante le avvertenze fornite dall’intermediario, vuole proseguire con operazioni caratterizzate da inadeguatezza, deve impartire l’ordine per iscritto indicando anche le avvertenze ricevute dall’intermediario.
Di conseguenza se il cliente sostiene la mancata segnalazione dell’inadeguatezza dell’operazione eseguita, la banca deve al contrario provare il proprio adempimento.