01 gennaio 2021
LA NUOVA DEFINIZIONE
DI DEFAULT AI SENSI DELL’ARTICOLO 178 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 E L’ADEGUAMENTO
DELLE DEFINIZIONI DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE (Regolamento delegato
(UE) 2018/171 - linee guida EBA).
Il 1° gennaio
2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default (classificazione delle
controparti inadempienti) prevista dal
Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e
le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013); la nuova
definizione introduce criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti
rispetto a quelli finora previsti.
La
definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e
intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.
A differenza della nozione uniforme indicata nel Capital
Requirement Regulation (CRR) del 2013, la nuova definizione di
default individuata nel Regolamento delegato (UE) 2018/171 del 19 ottobre 2017
e nelle linee guida EBA, prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i
debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) Condizione oggettiva (“past-due
criterion”): il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad
esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione
rilevante;
b) Condizione soggettiva (“unlikeliness
to pay”): la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali
l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua
obbligazione.
La
condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda
la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare
dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
i) 100 euro per le
esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al
dettaglio (soglia assoluta);
ii) l'1 per cento
dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).
Superate
entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi
di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.
Il
calcolo tiene in considerazione le posizioni in essere su tutte le Società
della Capo Gruppo.
Regolarizzato
l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si
verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi
pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.
Inoltre,
il Regolamento delegato (UE) 2018/171 del 19 ottobre 2017 e le linee guida EBA
stabiliscono:
·
l’impossibilità di
effettuare compensazioni tra le esposizioni scadute/sconfinanti e
margini disponibili verso il medesimo debitore (compensazione ammessa dalla
precedente disciplina), pertanto, la banca sarà tenuta a classificare il
cliente come in default anche
in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate;
· che le banche devono verificare eventuali connessioni tra i propri clienti (ad esempio partecipazioni di controllo o di collegamento, eventuali garanzie prestate da una società ad un’altra) e verificare i casi in cui il default di una azienda del gruppo possa avere un impatto negativo sulla capacità di rimborso delle altre società, con la conseguenza che anche quest’ultima debba essere considerata in stato di default.
Appare
evidente che la nuova disciplina sul default avrà un impatto forte sul rapporto
tra istituto creditizio e cliente.
Infatti
si segnala che questa nuova definizione porta con sé rischi impliciti a sfavore
dei clienti, soprattutto alla luce dell’attuale momento di pandemia globale in
cui ci troviamo.
Rischi
che derivano da una più rapida e facile possibilità per l’ente creditizio sia
di segnalare alla Centrale Rischi eventuali crediti deteriorati, sia di avviare
azioni di tutela dei propri crediti.
In conclusione, alla luce di quanto appena esposto,
secondo le nuove regole europee sarà quindi più facile, per un privato o
un’impresa, essere considerato in default.