LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

01 gennaio 2021

LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT AI SENSI DELL’ARTICOLO 178 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 E L’ADEGUAMENTO DELLE DEFINIZIONI DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE (Regolamento delegato (UE) 2018/171 - linee guida EBA).

                                   

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default (classificazione delle controparti inadempienti) prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013); la nuova definizione introduce criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti.

La definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

A differenza della nozione uniforme indicata nel Capital Requirement Regulation (CRR) del 2013, la nuova definizione di default individuata nel Regolamento delegato (UE) 2018/171 del 19 ottobre 2017 e nelle linee guida EBA, prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

a)   Condizione oggettiva (“past-due criterion”): il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;

b)  Condizione soggettiva (“unlikeliness to pay”): la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

i)   100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);

ii)   l'1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default.

Il calcolo tiene in considerazione le posizioni in essere su tutte le Società della Capo Gruppo.

Regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.

Inoltre, il Regolamento delegato (UE) 2018/171 del 19 ottobre 2017 e le linee guida EBA stabiliscono:

·      l’impossibilità di effettuare compensazioni tra le esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili verso il medesimo debitore (compensazione ammessa dalla precedente disciplina), pertanto, la banca sarà tenuta a classificare il cliente come in default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate;

·    che le banche devono verificare eventuali connessioni tra i propri clienti (ad esempio partecipazioni di controllo o di collegamento, eventuali garanzie prestate da una società ad un’altra) e verificare i casi in cui il default di una azienda del gruppo possa avere un impatto negativo sulla capacità di rimborso delle altre società, con la conseguenza che anche quest’ultima debba essere considerata in stato di default.

Appare evidente che la nuova disciplina sul default avrà un impatto forte sul rapporto tra istituto creditizio e cliente.

Infatti si segnala che questa nuova definizione porta con sé rischi impliciti a sfavore dei clienti, soprattutto alla luce dell’attuale momento di pandemia globale in cui ci troviamo.

Rischi che derivano da una più rapida e facile possibilità per l’ente creditizio sia di segnalare alla Centrale Rischi eventuali crediti deteriorati, sia di avviare azioni di tutela dei propri crediti.

In conclusione, alla luce di quanto appena esposto, secondo le nuove regole europee sarà quindi più facile, per un privato o un’impresa, essere considerato in default.