21 dicembre 2017
Cassazione civile, sez. I, 12 Dicembre 2017, n. 29810.
Sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall’ABI (in via segnata, alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d’Italia, le fideiussioni che contengono la sostanza delle seguenti clausole: «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato».
Non sono esclusi dall’accertamento della nullità ai sensi dell’art. 2, co. 3, legge 287/1990 i contratti che costituiscono applicazione “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale vietata dall’art. 2 legge 287/1990 per il solo fatto di essere stati stipulati anteriormente al riconoscimento dell’illiceità dell’intesa da parte dall’Autorità Garante
Nel caso di specie, la Corte ha affermato che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI è da dichiararsi nullo, anche se stipulato prima del provvedimento di Banca d’Italia che rinviene un’intesa restrittiva della concorrenza nell’applicazione uniforme di alcune clausole dello schema stesso.