DANNI NON PATRIMONIALI DA ILLEGITIMA SEGNALAZIONE IN CRIF

DANNI NON PATRIMONIALI DA ILLEGITIMA SEGNALAZIONE IN CRIF

05 maggio 2018

Sentenza Tribunale di Brindisi 23 aprile 2018, Dott. Natali.

Prima del commento alla sentenza del Tribunale di Brindisi, a titolo di chiarimento, è opportuno evidenziare la distinzione tra Centrale Rischi Banca d’Italia e SIC – sistemi di informazioni creditizie private (la più nota è la CRIF) che vengono spesso confuse tra loro.

 

Banca d’Italia definisce la Centrale Rischi come un sistema informativo sull’indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari).

La Centrale Rischi è l’unico sistema pubblico di rilevazione centralizzata dei rischi, che si affianca ai vari SIC (Sistemi di Informazioni creditizie) di natura privata di cui abbiamo parlato qualche tempo fa.

 

Gli obiettivi della Centrale Rischi sono:

·         migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela;

·         innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari;

·         rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio;

 

I dati della Centrale Rischi sono riservati ma accessibili:

 

·         a tutti gli intermediari (in dettaglio sui propri clienti, in forma aggregata per le altre posizioni),

·         Ai soggetti segnalati (rivolgendosi alle Filiali della Banca d’Italia)

·         Alla Banca d’Italia

·         Alle Autorità di controllo

·         Alla Magistratura penale

 

Non tutti i debitori vengono, però, segnalati alla Centrale Rischi; gli intermediari comunicheranno ogni mese i crediti pari o superiori a 30.000 e i crediti in sofferenza di qualsiasi importo.

 

La CRIF, ovvero la Centrale Rischi d’Intermediazione Finanziaria, come tutte le SIC, è regolata dal Codice della Privacy. Si tratta di una società privata che gestisce il Sistema d’Informazioni Creditizie. Tale sistema costituisce una “banca dati” di informazioni provenienti dalle Banche di rilevanti dimensioni. Lo scopo finale della società è la valutazione del soggetto interessato in termini di affidabilità creditizia.

Come funziona? Quando un soggetto chiede un prestito e gli viene concesso, tutte le informazioni inerenti tale operazione vengono trasmesse al Sistema d’Informazioni Creditizie. Tali informazioni permettono di valutare se il soggetto e un pagatore adempiente o meno. Nel caso in cui i dati trasmessi alla SIC non siano corretti il soggetto titolare degli stessi può chiederne la correzione o cancellazione direttamente alla banca che li ha trasmessi. In alternativa potrà segnalare l’errore alla CRIF che effettuerà le opportune verifiche in collaborazione con la banca trasmittente. Il soggetto può in ogni momento accedere alle informazioni che lo riguardano tramite richiesta alla CRIF. Quest’ultima è tenuta a fornire una risposta entro 15 giorni.

 

ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA C.R.I.F.

Con la pubblicazione della Sentenza del Tribunale di Brindisi del 23 aprile, il Banco di Napoli è stato condannato al risarcimento di un danno non patrimoniale per un ammontare di 6.000,00 a favore di un imprenditore e ha introdotto un importante principio nel campo dei diritti in materia.

Il fatto ha avuto origine dalla richiesta di un impresario, nel 2014, di un nuovo finanziamento (presso la stessa dipendenza aveva già ottenuto e regolarmente rimborsato un altro mutuo) presso la filiale di Brindisi della Banca che gli ha rifiutato il nuovo prestito per un’iscrizione alla CRIF.

L’imprenditore salentino non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione della segnalazione effettuata dalla Banca e pertanto ha sostenuto l’impossibilità di contestare la segnalazione pregiudizievole per mancanza d’informazione. Tale iscrizione è risultata, secondo l’attore, illegittima e lesiva della propria onorabilità e reputazione con conseguente richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali.

Il Tribunale, dall’analisi degli atti ha statuito l’illegittimità della segnalazione alla CRIF da parte dell’istituto di credito che non ha inviato al ricorrente una lettera di preavviso (un’informativa completa, chiara e tempestiva come indicato in un'altra recente Sentenza del Tribunale di Paola del 9 marzo 2018) dell’iscrizione sui SIC per consentire allo stesso di portare le proprie deduzioni per rimuovere la segnalazione impropria di inadempimento.

L’innovazione della Sentenza è rivalutare l’orientamento giurisprudenziale minoritario per cui la lesione dell’onorabilità personale comporta comunque un danno risarcibile senza legame diretto all’effettiva e concreta prova di nuocere agli interessi commerciali e patrimoniali della parte lesa.

Per l’organo giudicante la violazione degli obblighi di trattamento dei dati personali è sufficiente ad essere ritenuta idonea a ledere la reputazione dell’attore, a causa dell’illegittimo trattamento dei dati.

La giurisprudenza maggioritaria e più recente, che riconosce il risarcimento dei danni non patrimoniali per l’illegittima segnalazione solo in caso di prova diretta del danno specifico, causalmente collegato all’iscrizione pregiudizievole, è stata sconfessata dal Giudice.