20 ottobre 2021
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21830 del 29 luglio 2021, ha dato continuità alla nota decisione delle Sezioni Unite n. 8770/2020, la quale, in tema di derivati (nello specifico IRS), ha affermato che la mancata indicazione in contratto del “mark to market” incide sulla validità del contratto.
La
Cassazione con sentenza n. 21830 del 29 luglio 2021 ha
sancito la necessità anzitutto di verificare che si sia in presenza di un
accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell’alea (che deve essere
misurata “secondo criteri
scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi”).
Devono pertanto essere esplicitati i costi impliciti e i cc.dd. “scenari probabilistici”, posto che “l’omessa esplicitazione di tali elementi si traduce, sostanzialmente, nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi, e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l’investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto. Non si tratta di semplice violazione di obblighi informativi (con la conseguente insorgenza di meri profili risarcitori), ma di una carenza che investe proprio l’essenza (di una parte) dell’accordo, vale a dire del contratto medesimo, così da cagionarne la nullità”.
Di seguito il link alla sentenza