16 febbraio 2021
La Corte di Cassazione con ordinanza n.
3858 del 15.02.2021 da continuità alla sentenza delle S.U. n. 24418 del
02.12.2010.
In particolare la Suprema Corte ritiene
che in presenza di rimesse ripristinatorie si ha solo una riespansione, nella
misura corrispondente, dell’affidamento concesso e non può configurarsi in
alcun modo un pagamento.
Non si ha quindi un pagamento in quanto
la rimessa non soddisfa il creditore ma ripristina la facoltà di indebitamento
del correntista.
Da ciò la Corte sancisce che nei contratti di c/c bancario cui acceda un’apertura di credito, l’art. 1194 comma 2 c.c. (Imputazione del pagamento agli interessi) trova applicazione solo in presenza di rimesse solutorie (pagamenti in senso tecnico-giuridico) e non anche in presenza di rimesse ripristinatorie.