Corte di Cassazione ordinanza n. 3858 del 15.02.2021

Corte di Cassazione ordinanza n. 3858 del 15.02.2021

16 febbraio 2021

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3858 del 15.02.2021 da continuità alla sentenza delle S.U. n. 24418 del 02.12.2010.

In particolare la Suprema Corte ritiene che in presenza di rimesse ripristinatorie si ha solo una riespansione, nella misura corrispondente, dell’affidamento concesso e non può configurarsi in alcun modo un pagamento.

Non si ha quindi un pagamento in quanto la rimessa non soddisfa il creditore ma ripristina la facoltà di indebitamento del correntista.

Da ciò la Corte sancisce che nei contratti di c/c bancario cui acceda un’apertura di credito, l’art. 1194 comma 2 c.c. (Imputazione del pagamento agli interessi) trova applicazione solo in presenza di rimesse solutorie (pagamenti in senso tecnico-giuridico) e non anche in presenza di rimesse ripristinatorie.  

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