24 maggio 2021
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 13259 del 17 maggio
2021 si pronuncia sulla nullità selettiva degli
ordini di investimento in caso di carenza di forma scritta del contratto quadro
(cherry picking) ribadendo la già nota Corte di Cassazione a SS.UU. sentenza n.
28314/2019.
Viene infatti precisato che il testo dell’art. 23 comma 3 TUF deve
essere interpretato in modo che non sia esclusa né la rilevabilità di ufficio
(Corte di Cassazione a SS.UU. sentenza n. 26242/2014) né l’operatività a vantaggio esclusivo del
cliente.
A ciò viene aggiunto che il criterio guida nel valutare la legittimità dell'uso selettivo delle nullità di protezione nei contratti d'investimento debba essere il principio di buona fede e ciò per evitare che l'esercizio stesso dell'azione possa produrre effetti distorsivi ed estranei alla sua ratio riequilibratrice.
Di seguito il link all'ordinanza: