18 gennaio 2022
La
Corte di Cassazione a SS.UU. si è pronunciata su questioni importanti riguardo
la corretta instaurazione della causa nei procedimenti "semplificati"
disciplinati dal D. Lgs. 150/2011.
Nel
caso esaminato trattasi di un procedimento in opposizione a cartella di
pagamento, introdotto con citazione tempestivamente notificata, anziché con
ricorso.
La
Terza Sez. Civile, con ordinanza interlocutoria, aveva rimesso alle SS.UU. l’esame
sulle conseguenze prodotte dalla domanda avanzata con rito diverso da quello
prescritto.
Specificatamente:
se è possibile un consolidamento del rito difforme da quello legale; quale sia
l’efficacia dell’ordinanza di mutamento del rito e, soprattutto quali siano le
conseguenze della mancata o tardiva pronuncia dell’ordinanza stessa e, infine,
se la tempestività di tale ordinanza sia requisito indefettibile per far salvi
gli effetti già prodotti dall'atto iniziale.
Anzitutto,
le SS.UU. hanno affermato che il procedimento è correttamente instaurato se la
citazione sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e
processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni
maturate secondo il rito erroneamente prescelto.
Sull’
efficacia dell’ordinanza di mutamento del rito le SS.UU. hanno attribuito la
natura costitutiva rilevando che questa non causa una regressione del processo
ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma ha valore “pro-futuro”, restando fermi gli effetti sostanziali e processuali,
riconducibili all'atto introduttivo.
In
definitiva, l’azione promossa con atto di citazione tempestivamente notificato nel
termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento opposta, è
proponibile.
Le
SS.UU. si sono pronunciate anche su altri due questioni: la prima, riguarda l’esigenza,
dinanzi al giudice di pace, di presentare anche la nota di iscrizione al ruolo per
la regolare costituzione in giudizio della parte interessata; la seconda, la
possibilità, per la parte convenuta, di costituirsi prima dell’attore in
pendenza del termine concesso a quest’ultimo per provvedere alla propria
costituzione.
Riguardo
la prima questione, l’art. 319 c.p.c. il quale stabilisce che: “Le parti si costituiscono depositando in
cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la
relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando
tali documenti al giudice in udienza”. Nella norma nulla si dice sulla nota
di iscrizione a ruolo, né tanto meno nelle disposizioni sul procedimento davanti
al giudice di pace. Un riferimento, utile al caso, lo troviamo nelle disposizioni
sul rinvio al procedimento davanti al Tribunale, in particolare l’art.311 c.p.c.
in base al quale: “Il procedimento
davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente
titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto
applicabili”.
Quindi,
nel procedimento dinanzi al giudice di pace, per la costituzione delle parti,
non è necessaria la presentazione di una note di iscrizione a ruolo.
Alla
seconda questione viene data risposta positiva: il convenuto può costituirsi in
giudizio in mancanza della costituzione
dell’attore e prima che sia scaduto il termine per la costituzione dell’attore
stesso, dovendo il cancelliere provvedere in tal caso all'iscrizione al ruolo
della causa.
In conclusione, dalla
suddetta sentenza emerge la non rilevanza della forma dell’atto purché vengano
rispettate le regole essenziali del processo: il diritto di difesa e il
contraddittorio.
Di seguito il link alla sentenza:
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