18 gennaio 2018
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza in commento, sono intervenute ad affrontare, quale "questione di massima di particolare importanza ex art. 374, comma 2, cpc" la questione se fosse valido o meno il contratto quadro prodotto in giudizio recante la sola sottoscrizione del cliente, sulla quale si era creato, negli ultimi tempi, un acceso contrasto giurisprudenziale di legittimità e di merito.
Le Sezioni Unite, nel dare risposta al quesito, fanno una premessa sulla ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.
Se questa è la ratio della norma, proseguono le SSUU, il vincolo di forma da essa imposto va inteso secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale della nullità: la specificità della disciplina consente infatti di scindere i due profili del documento come certezza della regola contrattuale e dell'accordo.
Con la conseguenza che è irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto quadro, quando questo è firmato dall'investitore ed una copia gli è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo quindi assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione.
Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti".
Il pregio della decisione delle Sezioni Unite in commento é, da un lato, di aver composto un contrasto sorto in seno alle sezioni semplici della Corte di legittimità sulla necessitá o meno della sottoscrizione del funzionario di banca, che aveva portato i giudici di merito ad adottare decisioni difformi, ma anche di aver posto in giusta evidenza, quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullitá, l'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto. E' evidente, infatti, che le finalitá di protezione del cliente sopracitate verrebbero frustrate se si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire a quest'ultimo copia dello stesso.
E' quindi ragionevole prevedere che, dopo la decisione delle SS.UU., il contenzioso si sposterà sulla prova o meno dell'avvenuto assolvimento da parte della banca dell'obbligo di consegna del documento contrattuale al cliente, normativamente previsto.
(www.altalex.it)