17 marzo 2021
Il correntista, che agisce in ripetizione, può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto e consequenzialmente, far conseguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla Banca, in dipendenza di quelle clausole, nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto.Pertanto il giudice del merito può desumere aliunde la prova dell'indebito, integrando la prova offerta dal correntista anche con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU.
La Corte aggiunge poi che per la determinazione del credito azionato dal correntista limitatamente ad un determinato periodo di svolgimento del conto, il dies a quo dal quale effettuare il calcolo è la data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile e nella misura indicata, senza previo azzeramento della stessa.
Riguardo la prescrizione, l'esistenza di un'apertura di credito acquisita in giudizio integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione eccepita dalla banca convenuta in ripetizione. Non è sufficiente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in termini generici per provare la natura solutoria dei versamenti fatti dal correntista sul conto. La banca che contesta la prescrizione deve indicare se e in quale misura alcuni versamenti possano rivestire carattere solutorio.