15 gennaio 2021
Note
critiche a Corte di Appello di Torino sentenza n. 464/2020.
La Corte di Appello di
Torino con sentenza n. 464/2020 ha condiviso la ricostruzione proposta dalla
difesa della Banca riguardo l’insussistenza di alcun obbligo normativo diretto
ad indicare, nell'ambito dei contratti di mutuo, il Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.):
“È agevole replicare - secondo quanto correttamente osservato dalla difesa
della banca - che nei mutui con ammortamento alla francese, come quello in
oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo
il frazionamento dell’obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota
di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante,
nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata
progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il
meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata
siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna
capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento sono
dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase
patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell’art. 6 della CICR,
sopra richiamato, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di
conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi
periodicamente sono portati a capitale. La circostanza che i ratei insoluti
possano produrre interessi, inoltre, è espressamente consentita dall'art. 3,
primo comma della CICR.”
La sentenza sopra
riportata non è condivisibile in quanto non affronta il fenomeno relativo
all'aumento esponenziale degli interessi prodotto dalla capitalizzazione
infrannuale, caso che si presenta ogni volta che il contratto presenta una
restituzione infrannuale.
Pertanto questo Giudice,
limitandosi ad escludere in modo superficiale e parziale tale capitalizzazione,
non ha approfondito l’argomento, accontentandosi delle errate argomentazioni
sostenute dalla Banca.
Solitamente nei
contratti di finanziamento in generale, l’indicazione dei tassi di interesse
viene pubblicizzata al cliente su base annua, ciò nonostante nella maggior parte
dei casi, la liquidazione degli stessi avviene con cadenza infrannuale. In
questo caso il tasso di interesse del mutuo contrattualmente indicato (T.A.N.)
viene applicato su un canone annuo senza tenere conto del frazionamento dei
canoni corrisposti a scadenze infrannuali. Il cliente si trova a restituire un
interesse effettivo (T.A.E.) diverso da quello nominale (T.A.N.).
Per fare chiarezza si
deve precisare, innanzitutto, che cosa sono il TAN e il TAE.
TAN: Tasso Annuale
Nominale relativo all'interesse corrispettivo applicato su un canone annuo senza tenere conto del frazionamento dei
canoni corrisposti a scadenze infrannuali e di tutte le ulteriori spese collegate al credito.
TAE: Tasso Annuale Effettivo
che corrisponde all'effettivo tasso di interessi creditori e debitori quale
conseguenza dell’incidenza sul tasso annuale nominale della capitalizzazione
degli interessi alle periodicità previste in contratto.
Da quanto appena
esposto è facilmente intuibile che questi tassi indicano due misure differenti
infatti, come suesposto, per definizione il tasso effettivo (TAE) differisce
dal tasso nominale (TAN) in quanto il primo include la mancata redditività
derivante dal fatto che il mutuatario, che potrebbe pagare in un’unica soluzione
a fine anno l’intero TAN, invece ne anticipa mensilmente 1/12. I due indici
esprimono due valori diversi e correttamente non coincidono, infatti, tali
tassi (TAN e TAE) divergono ogni volta che sia previsto il rimborso del mutuo
mediante rate di periodicità inferiore all'anno, proprio perché il TAN è un
tasso annuale, e ciò accade indipendentemente dal piano di ammortamento
adottato, sia esso italiano o francese.
Tale divergenza è
rilevabile da semplici ed esaustivi calcoli di matematica-finanziaria. In
generale, componendo m volte all'anno con un TAN pari a r, si ha:
TAE = (1 + r/m)m - 1
TAN = r = m * [ (1 + TAE)1/m - 1 ]
Ad esempio se il T.A.N. = 10%,
con una rateizzazione
semestrale si avrà:
T.A.E. = (1 + 0,1/2)2 - 1 = 10,25%;
con una rateizzazione mensile
si avrà:
T.A.E. = (1 + 0,1/12)12 - 1= 10,47%;
con una rateizzazione
settimanale si avrà:
T.A.E. = (1 + 0,1/52)52 - 1= 10,51%.
Da ciò ne deriva che il
tasso di interesse indicato in contratto è certamente errato, in quanto il
tasso contrattuale corrisponde al T.A.N. (Tasso Annuale Nominale) di contro, il
reale tasso applicato è il T.A.E. (Tasso Annuo Effettivo).
Ciò è confermato anche
a livello normativo, infatti, con tale sentenza, il Giudice oltre ad andare
contro un principio matematico, esclude l’applicazione di un obbligo normativo
indicato in modo chiarissimo all'art. 6 della Delibera CICR del 09.02.2000 che così
riporta: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e
di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente
delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso
di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una
capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno
effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Soffermandoci sulla suddetta norma, è chiaro in
primo luogo che questa si riferisca a tutti i contratti bancari e non
limitatamente ai contratti di conto corrente o di apertura di credito, infatti
l’art. 6 fa riferimento ai contratti relativi alle operazioni di raccolta del
risparmio e di esercizio del credito tra i quali rientrano sicuramente i
contratti di mutuo.
In secondo luogo, va segnalato che questa
norma richiede espressamente che nel contratto venga indicato il tasso di
interesse effettivamente praticato (T.A.E.), infatti, nei casi in cui è
prevista una capitalizzazione infrannuale deve essere indicato il valore del
tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione.
Le banche solitamente applicano il Tasso di
interesse contrattualmente indicato (T.A.N.) su un canone annuo senza tenere
conto del frazionamento dei canoni corrisposti a scadenze infrannuali violando
la predetta norma.
Per tale motivo il mutuo o il contratto di
finanziamento in genere reca un tasso di interesse nominale non corrispondente
a quello effettivo applicato, con conseguente discrasia tra i due tassi e conseguente
nullità del tasso di interesse per indeterminatezza.
L’omessa indicazione in contratto del tasso di
interesse “praticato” (TAE) comporta quindi la nullità del tasso di interesse
praticato per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117
comma 4 TUB, con conseguente necessità di rideterminare il rapporto bancario
mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.
Per quanto esposto si
ritiene corretta la posizione del Tribunale di Campobasso sentenza n. 522/2020,
avvallata anche dalla recente Corte di Appello di Bari sentenza 8091/2020.
Alla luce delle due
recentissime sentenze, emesse successivamente a quella in oggetto, si deve riconoscere
che il T.A.E. c’è ed anzi è il reale tasso applicato che corrisponde
all'effettivo tasso di interessi creditori e
debitori quale conseguenza dell’incidenza sul tasso annuale nominale della
capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto.